Le garanzie a tutela della maternità sono previste per legge e non centra il contratto di lavoro. Durante il periodo di astensione dal lavoro, la badante ha diritto a conservare il posto di lavoro e ad una indennità pagata dall'Inps (non dal datore di lavoro, come succede, per esempio, durante una malattia o durante le ferie).
Dal momento della gestazione fino al periodo di astensione (tutelato e obbligatorio) la badante non può essere licenziata, salvo mancanze gravi che non consentano la continuazione del rapporto di lavoro nemmeno in via provvisoria.
Solitamente, l'astensione dal lavoro va dai due mesi precedenti la data presunta della nascita, al periodo tra la data presunta della nascita e la data effettiva del parto, ai tre mesi successivi all'effettiva nascita.
Questo periodo è flessibile in funzione della salute, della regolarità, della necessità della situazione e può essere spostato fino ad un mese prima del parto e quindi poi ritardato il rientro al lavoro di quattro mesi dopo il parto.
come fa una famiglia che ha già un anziano non autosufficiente a sopportare il peso di una maternità dell'unica dipendente che ha?
RispondiEliminaFaticano le imprese pubbliche e private