26 giorni, qualsiasi sia il numero di ore lavorate. Le ferie non potranno essere divise in più di due periodi l’anno, e comunque concordati in modo da rispettare le esigenze del lavoro e della badante. Durante il periodo di assenza per ferie, la badante ha diritto alla stessa paga che prenderebbe se lavorasse. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e generalmente viene utilizzato da giugno a settembre. Le ferie non possono essere fatte durante il periodo di: preavviso, malattia, infortunio o maternità. La badante convivente che usufruisce di vitto e alloggio, ha diritto, per il periodo delle ferie, al compenso sostitutivo (poco più di 5 Euro per vitto e alloggio, salvo aggiornamenti del contratto). In caso di licenziamento, dimissioni, o inizio del periodo di ferie, prima di aver raggiunto un anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, spetteranno alla badante tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di lavoro effettivamente fatti. Quindi 26 giorni anno, diviso 12 mesi, uguale a 2,17 giorni ogni mese di lavoro. Nel calcolo delle ferie non sono compresi i giorni liberi concessi dal datore di lavoro a causa di propri impedimenti per visite mediche, ricoveri, periodi riabilitativi ecc. Per lavoratrici che abitano molto lontano dal posto di lavoro e tornano a casa durante il periodo di ferie, compatibilmente con le esigenze di lavoro, potranno essere uniti i giorni previsti per due anni (52 giorni consecutivi) da farsi una sola volta dopo due anni di lavoro.
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