Paga parzialmente solo il datore di lavoro e nessun altro. Non INPS. Non Cassa COLF (che paga solo in caso di ricovero ospedaliero). Va avvisato subito il datore di lavoro e ci sono due giorni, poi, per fargli avere una comunicazione scritta, comprensiva di certificato medico, rilasciato massimo il giorno dopo l'inizio della malattia, se si è lontani dal posto di lavoro, o in ferie, o non si è conviventi nello stesso luogo in quel momento. Si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per periodi che dipendono dall'anzianità presso lo stesso datore di lavoro (quindi non si può essere licenziati durante il periodo di malattia). Per eventuali giorni di ricovero ospedaliero o di malattia a casa del datore di lavoro, al lavoratore non spettano indennità (né vitto, né alloggio) perchè usufruiti totalmente in ospedale o in casa dell'assistito. Il posto viene conservato per:
- 10 giorni, per anzianità fino a sei mesi.
- 45 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni di lavoro.
- 180 giorni, per anzianità superiore a due anni.
Il datore di lavoro deve pagare metà dello stipendio pattuito per i primi tre giorni e per intero per i giorni successivi, fino a un massimo di:
- 8 giorni, per anzianità fino a sei mesi.
- 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni.
- 15 giorni, per anzianità superiori a due anni.